Compiti

Il Comitato è l'autorità indipendente designata per la conduzione delle politiche macroprudenziali in Italia, ai sensi della raccomandazione 2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB). Contribuisce a salvaguardare il sistema finanziario italiano prevenendo o mitigando i rischi che possano comprometterne la stabilità. Favorisce così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica.

Per realizzare il proprio obiettivo, senza pregiudizio per le competenze e le responsabilità che l'ordinamento già assegna alle autorità che ne fanno parte, al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni:

  • analizzare i rischi per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e definire strategie e obiettivi intermedi per il suo perseguimento, con facoltà di effettuare segnalazioni al Governo in materia di rischio sistemico, pubblicamente o in via riservata;
  • indirizzare raccomandazioni alle autorità che lo compongono;
  • formulare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato circa l'opportunità di adottare misure, anche normative, volte a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario italiano;
  • esprimere pareri sulle proposte di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;
  • elaborare e attuare metodologie e procedure per identificare le istituzioni e le strutture finanziarie con rilevanza sistemica, fatti salvi i poteri in materia attribuiti alle singole autorità partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore;
  • valutare, ai fini del Regolamento UE 2016/11 (Regolamento Benchmark - BMR), se un indice sostitutivo originariamente convenuto per un contratto di finanziamento o uno strumento finanziario non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione della clausola di sostituzione possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria.

Inoltre il Comitato può richiedere, attraverso le autorità in esso rappresentate, dati e informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni a soggetti pubblici e privati che svolgono attività rilevanti ai fini della stabilità finanziaria, anche se non soggetti a vigilanza.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e rende pubblici le decisioni adottate e i verbali delle riunioni, salvo che ciò non comporti rischi per la stabilità finanziaria. Entro il 31 marzo di ogni anno presenta una relazione sulla propria attività al Governo e alle Camere.